Accordo
Art. 7
In vigore dal 25 gen 2005
Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e del Libano che rientrano nei capitoli 25-97 della nomenclatura combinata e della tariffa doganale libanese, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato 1.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-12-29;324#art-a-7