Art. 7
Accordo

Art. 7

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In vigore dal 25 gen 2005
Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e del Libano che rientrano nei capitoli 25-97 della nomenclatura combinata e della tariffa doganale libanese, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato 1.
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urn:nir:stato:legge:2004-12-29;324#art-a-7