Accordo›Titolo I
Art. 3
In vigore dal 25 gen 2005
1. Si istituisce un dialogo continuativo tra le Parti in materia di politica e di sicurezza al fine di instaurare duraturi vincoli di solidarietà che contribuiscano alla prosperità, alla stabilità e alla sicurezza della regione mediterranea e favoriscano un clima di comprensione e di tolleranza interculturali.
2. Il dialogo e la cooperazione politici mirano in particolare a:
a) facilitare il riavvicinamento tra le Parti attraverso una migliore comprensione reciproca e una concertazione periodica sulle questioni internazionali di reciproco interesse;
b) permettere a ciascuna delle Parti di tenere conto della posizione e degli interessi dell'altra; c) promuovere il consolidamento della sicurezza e della stabilità nella regione euromediterranea, segnatamente in Medio Oriente;
d) promuovere iniziative comuni.
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Prourn:nir:stato:legge:2004-12-29;324#art-a-3