Accordo
Art. 14
In vigore dal 25 gen 2005
1. Ai prodotti agricoli originati del Libano elencati nel protocollo 1 importati nella Comunità si applicano le disposizioni ivi contenute.
2. Ai prodotti agricoli originari della Comunità elencati nel protocollo 2 importati in Libano si applicano le disposizioni ivi contenute.
3. Agli scambi di prodotti agricoli trasformati di cui al presente capitolo si applicano le disposizioni del protocollo 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2004-12-29;324#art-a-14