Accordo

Art. 15

In vigore dal 25 gen 2005
1. La Comunità e il Libano esaminano la situazione, entro cinque anni dall'entrata in vigore dell'accordo, onde determinare le misure che la Comunità e il Libano dovranno applicare dopo un anno dalla revisione del presente accordo conformemente all'obiettivo di cui all'. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, e tenendo conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli, di prodotti della pesca e di prodotti agricoli trasformati, nonché della particolare sensibilità di tali prodotti, la Comunità e il Libano esaminano regolarmente nell'ambito del Consiglio di associazione, prodotto per prodotto, in modo ordinato e su base reciproca, la possibilità di accordarsi ulteriori concessioni.
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urn:nir:stato:legge:2004-12-29;324#art-a-15

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