Accordo
Art. 17
In vigore dal 25 gen 2005
1. Le Parti decidono di collaborare per ridurre il potenziale di frode nell'applicazione delle disposizioni commerciali del presente accordo.
2. Fatte salve altre disposizioni del presente accordo, qualora risulti a una Parte che esistono sufficienti elementi di prova di frodi, quali un forte aumento delle esportazioni di prodotti di una Parte verso l'altra, superiore al livello corrispondente alle condizioni economiche, quali la normale capacità di produzione e di esportazione, oppure la mancata collaborazione amministrativa necessaria per la verifica delle prove dell'origine, da parte dell'altra, le due Parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di una siffatta soluzione, la Parte interessata può adottare le misure opportune che ritiene necessarie. Nella scelta delle misure si devono privilegiare quelle che perturbano meno il funzionamento dei dispositivi contenuti nell'accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-12-29;324#art-a-17