Protocollo 4›Titolo II
Art. 5
Prodotti interamente ottenuti
In vigore dal 25 gen 2005
Prodotti interamente ottenuti
1. Si considerano "interamente ottenuti" nella Comunità o in Libano:
a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;
b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunità o del Libano, con le loro navi;
g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);
h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie rime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;
i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purchè la Comunità o il Libano abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j).
2. Le espressioni "le loro navi" e "le loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:
a) che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro della Comunità o in Libano;
b) che battono bandiera di uno Stato membro della Comunità o del Libano;
c) che appartengono, in misura non inferiore al 50%, a cittadini di Stati membri della Comunità o del Libano, o ad una società la cui sede principale è situata in uno ditali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di Stati membri della Comunità o del Libano e di cui, inoltre, per quanto riguarda la società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di detti Stati;
d) il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di Stati membri della Comunità o del Libano;
e) e il cui equipaggio è composto, almeno per il 75%, di cittadini di Stati membri della Comunità o del Libano.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-12-29;324#art-p-5-2