Protocollo 4Titolo I

Art. 1

Definizioni

In vigore dal 25 gen 2005
PROTOCOLLO 4 RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" E AI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Definizioni TITOLO II DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" Requisiti di carattere generale Cumulo bilaterale dell'origine Cumulo diagonale dell'origine Prodotti interamente ottenuti Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati Lavorazioni o trasformazioni insufficienti Unità da prendere in considerazione Accessori, pezzi di ricambio e utensili Assortimenti Elementi neutri TITOLO III REQUISITI TERRITORIALI Principio della territorialità Trasporto diretto Esposizioni TITOLO IV RESTITUZIONE O ESENZIONE DEI DAZI DOGANALI Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi TITOLO V PROVA DELL'ORIGINE Requisiti di carattere generale Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR. 1 Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR. 1 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR. 1 Rilascio dei certificati di circolazione EUR. 1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura Esportatore autorizzato Validità della prova dell'origine Presentazione della prova dell'origine Importazioni con spedizioni scaglionate Esonero dalla prova dell'origine Documenti giustificativi Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi Discordanze ed errori formali Importi espressi in euro TITOLO VI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA Assistenza reciproca Controllo delle prove dell'origine Composizione delle controversie Sanzioni Zone franche TITOLO VII CEUTA E MELILLA Applicazione del protocollo Condizioni particolari TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI Modifiche del protocollo Attuazione del protocollo Merci in transito o in deposito ALLEGATI ALLEGATO I Note introduttive all'elenco dell'allegato II ALLEGATO II Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario ALLEGATO IIa Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato di cui all', paragrafo 2 possa avere il carattere di prodotto originario ALLEGATO III Elenco dei prodotti originari della Turchia a cui non si applicano le disposizioni dell', elencati per capitoli e voci SA ALLEGATO IV Fac-simile del certificato di circolazione EUR. 1 e domanda di certificato EUR. 1 ALLEGATO V Dichiarazione su fattura ALLEGATO VI Dichiarazioni comuni Definizioni Ai fini del presente protocollo: a) per "fabbricazione" si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio e le operazioni specifiche; b) per "materiale" si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto; c) per "prodotto" si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione; d) per "merci" si intendono sia i materiali, che i prodotti; e) per "valore in dogana" si intende il valore determinato conformemente all'accordo del 1994 relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo OMC sul valore in dogana); F) per "prezzo franco fabbrica" si intende il prezzo franco fabbrica pagata per il prodotto al fabbricante - nella Comunità o in Libano - nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto; g) per "valore dei materiali" si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto nè verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità o in Libano; h) per "valore dei materiali originari" si intende il valore di detti materiali come definito, mutatis mutandis, alla lettera g); i) per "valore aggiunto" si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di tutti i materiali utilizzati non originari del paese in cui sano ottenuti i prodotti; j) per "capitoli" e "voci" si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo "sistema armonizzato" o "SA"; k) il termine "classificato" si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce; l) con il termine "spedizione" si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura; m) il termine "territori" comprende le acque territoriali.
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urn:nir:stato:legge:2004-12-29;324#art-p-1-2

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