Protocollo 4›Titolo I
Art. 1
Definizioni
In vigore dal 25 gen 2005
PROTOCOLLO 4
RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"
E AI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
INDICE
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Definizioni
TITOLO II DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"
Requisiti di carattere generale
Cumulo bilaterale dell'origine
Cumulo diagonale dell'origine
Prodotti interamente ottenuti
Prodotti sufficientemente lavorati o
trasformati
Lavorazioni o trasformazioni insufficienti
Unità da prendere in considerazione
Accessori, pezzi di ricambio e utensili
Assortimenti
Elementi neutri
TITOLO III REQUISITI TERRITORIALI
Principio della territorialità
Trasporto diretto
Esposizioni
TITOLO IV RESTITUZIONE O ESENZIONE DEI DAZI DOGANALI
Divieto di restituzione dei dazi doganali
o di esenzione da tali dazi
TITOLO V PROVA DELL'ORIGINE
Requisiti di carattere generale
Procedura di rilascio dei certificati di
circolazione EUR. 1
Rilascio a posteriori del certificato di
circolazione EUR. 1
Rilascio di duplicati del certificato di
circolazione EUR. 1
Rilascio dei certificati di circolazione
EUR. 1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza
Condizioni per la compilazione di una
dichiarazione su fattura
Esportatore autorizzato
Validità della prova dell'origine
Presentazione della prova dell'origine
Importazioni con spedizioni scaglionate
Esonero dalla prova dell'origine
Documenti giustificativi
Conservazione delle prove dell'origine e
dei documenti giustificativi
Discordanze ed errori formali
Importi espressi in euro
TITOLO VI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
Assistenza reciproca
Controllo delle prove dell'origine
Composizione delle controversie
Sanzioni
Zone franche
TITOLO VII CEUTA E MELILLA
Applicazione del protocollo
Condizioni particolari
TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI
Modifiche del protocollo
Attuazione del protocollo
Merci in transito o in deposito
ALLEGATI
ALLEGATO I Note introduttive all'elenco dell'allegato II
ALLEGATO II Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di
prodotto originario
ALLEGATO IIa Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato di cui all',
paragrafo 2 possa avere il carattere di prodotto
originario
ALLEGATO III Elenco dei prodotti originari della Turchia a cui non si applicano le disposizioni dell', elencati per capitoli e voci SA
ALLEGATO IV Fac-simile del certificato di circolazione EUR. 1 e
domanda di certificato EUR. 1
ALLEGATO V Dichiarazione su fattura
ALLEGATO VI Dichiarazioni comuni
Definizioni
Ai fini del presente protocollo:
a) per "fabbricazione" si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio e le operazioni specifiche;
b) per "materiale" si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;
c) per "prodotto" si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
d) per "merci" si intendono sia i materiali, che i prodotti;
e) per "valore in dogana" si intende il valore determinato conformemente all'accordo del 1994 relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo OMC sul valore in dogana);
F) per "prezzo franco fabbrica" si intende il prezzo franco fabbrica pagata per il prodotto al fabbricante - nella Comunità o in Libano - nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;
g) per "valore dei materiali" si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto nè verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità o in Libano;
h) per "valore dei materiali originari" si intende il valore di detti materiali come definito, mutatis mutandis, alla lettera g);
i) per "valore aggiunto" si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di tutti i materiali utilizzati non originari del paese in cui sano ottenuti i prodotti;
j) per "capitoli" e "voci" si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo "sistema armonizzato" o "SA";
k) il termine "classificato" si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;
l) con il termine "spedizione" si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;
m) il termine "territori" comprende le acque territoriali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2004-12-29;324#art-p-1-2