Protocollo 4›Titolo II
Art. 2
Requisiti di carattere generale
In vigore dal 25 gen 2005
Requisiti di carattere generale
1. Ai fini dell'applicazione dell'accordo, si considerano prodotti originari della Comunità:
a) i prodotti interamente ottenuti nella Comunità ai sensi dell' del presente protocollo;
b) i prodotti ottenuti nella Comunità in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell' del presente protocollo.
2. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari del Libano:
a) i prodotti interamente ottenuti in Libano ai sensi dell' del presente protocollo;
b) i prodotti ottenuti in Libano in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Libano di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell' del presente protocollo.
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Prourn:nir:stato:legge:2004-12-29;324#art-p-2-2