Art. 2 · Requisiti di carattere generale
Protocollo 4Titolo II

Art. 2

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Requisiti di carattere generale

In vigore dal 25 gen 2005
Requisiti di carattere generale 1. Ai fini dell'applicazione dell'accordo, si considerano prodotti originari della Comunità: a) i prodotti interamente ottenuti nella Comunità ai sensi dell' del presente protocollo; b) i prodotti ottenuti nella Comunità in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell' del presente protocollo. 2. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari del Libano: a) i prodotti interamente ottenuti in Libano ai sensi dell' del presente protocollo; b) i prodotti ottenuti in Libano in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Libano di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell' del presente protocollo.
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urn:nir:stato:legge:2004-12-29;324#art-p-2-2