Protocollo 4Titolo II

Art. 3

Cumulo bilaterale dell'origine

In vigore dal 25 gen 2005
Cumulo bilaterale dell'origine 1. I materiali originari della Comunità incorporati in un prodotto ottenuto in Libano si considerano materiali originari del Libano, Non è necessario a tal fine che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle indicate all', paragrafo 1 del presente protocollo. 2. I materiali originari del Libano incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunità si considerano materiali originari della Comunità. Non è necessario a tal fine che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle indicate all', paragrafo 1 del presente protocollo.
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urn:nir:stato:legge:2004-12-29;324#art-p-3-2

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Cumulo bilaterale dell'origine (Art. 3 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 17 giugno 2002.) — Testo vigente | Portale Normativo