Protocollo 4›Titolo II
Art. 10
Assortimenti
In vigore dal 25 gen 2005
Assortimenti
Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originati a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originali. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originali e non originali è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.
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Prourn:nir:stato:legge:2004-12-29;324#art-p-10