Protocollo 4›Titolo III
Art. 12
Principio della territorialità
In vigore dal 25 gen 2005
Principio della territorialità
1. Le condizioni enunciate al titolo II relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario devono essere rispettate senza interruzione nella Comunità o in Libano, fatto salvo l'.
2. Le merci originarie esportate dalla Comunità o dal Libano verso un altro paese e successivamente reimportate nella Comunità in Libano, fatto salvo l', sono considerate non originarie, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:
a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate;
b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-12-29;324#art-p-12