Accordo Protocollo n. 4›Titolo VII
Art. 36
In vigore dal 21 ago 2004
Attuazione del protocollo
1 L'espressione "la Comunità" utilizzata nell' non comprende Ceuta e Melilla
2 I prodotti oniginari della Croazia importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunità, ai sensi del protocollo n 2 dell'atto di adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese La Croazia riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dall'accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dalla Comunità e originari della Comunità
3 Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all'
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-apn-36