Accordo Protocollo n. 4›Titolo VI
Art. 31
In vigore dal 21 ago 2004
Assistenza reciproca
1 Le autorità doganali degli Stati membri e della Croazia si comunicano a vicenda, tramite la Commissione delle Comunità europee, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR1 e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura
2 Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunità e la Croazia si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR 1 o delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti
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Prourn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-apn-31