Accordo Protocollo n. 4Titolo V

Art. 28

In vigore dal 21 ago 2004
Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi 1 L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR 1 deve conservare per almeno tre anni i documenti di cui all', paragrafo 3 2 L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all', paragrafo 3 3 Le autorità doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR 1 devono conservare per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all', paragrafo 2 4 Le autorità doganali del paese d'importazione devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR 1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati
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urn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-apn-28

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Art. 28 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 29 ottobre 2001. — Testo vigente | Portale Normativo