Accordo Protocollo n. 4›Titolo VI
Art. 32
In vigore dal 21 ago 2004
Verifica delle prove dell'origine
1 Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano ragionevole motivo di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo
2 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali del paese d'importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR 1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine
3 Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune
4 Qualora le autorità doganali del paese d'importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie
5 I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Comunità o della Croazia e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo Qualora siano state applicate le disposizioni in materia di cumulo di cui altri del presente protocollo e in combinato disposto con l', paragrafo 3, la risposta comprende il rinvio della copia del certificato o dei certificati di circolazione delle merci oppure della o delle dichiarazioni su fattura corrispondente(i)
6 Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali
Storico versioni
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