Accordo Protocollo n. 4›Titolo VI
Art. 35
In vigore dal 21 ago 2004
Zone franche
1 La Comunità e la Croazia adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento
2 In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunità o della Croazia importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato EUR 1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo
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Prourn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-apn-35