Accordo Protocollo n. 5›Titolo VIII
Art. 1
In vigore dal 21 ago 2004
PROTOCOLLO N 5
RELATIVO ALL'ASSISTENZA RECIPROCA TRA LE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE IN MATERIA DOGANALE
Definizioni
Ai sensi del presente protocollo valgono le seguenti definizioni
a) "legislazione doganale" le disposizioni giuridiche o regolamentari, applicabili nei territori delle Parti contraenti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a qualsiasi altra procedura o a qualsiasi altro regime doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo,
b) "autorità richiedente" l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che presenta una domanda di assistenza ai sensi del presente protocollo,
c) "autorità interpellata" l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che riceve una domanda di assistenza ai sensi del presente protocollo,
d) "dati personali" tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata o identificabile,
e) "operazione che viola la legislazione doganale" tutte le violazioni o i tentativi di violazione della legislazione doganale
Storico versioni
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