Accordo Protocollo n. 5Titolo VIII

Art. 4

In vigore dal 21 ago 2004
Assistenza spontanea Le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca di propria iniziativa, nella misura in cui lo consentono le rispettive disposizioni giuridiche o regolamentari, qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti - attività che risultino, o appaiano loro contrarie a detta legislazione e che possano interessare l'altra Parte contraente, - nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla normativa doganale, - merci note per essere soggette a operazioni contrarie alla legislazione doganale, - persone fisiche o giuridiche per le quali vi sono fondati motivi di ritenere che partecipino o abbiano partecipato ad operazioni contrarie alla legislazione doganale, - mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per violare la legislazione doganale
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urn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-apn-4-4

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Art. 4 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 29 ottobre 2001. — Testo vigente | Portale Normativo