Accordo Protocollo n. 5›Titolo VIII
Art. 4
In vigore dal 21 ago 2004
Assistenza spontanea
Le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca di propria iniziativa, nella misura in cui lo consentono le rispettive disposizioni giuridiche o regolamentari, qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti
- attività che risultino, o appaiano loro contrarie a detta legislazione e che possano interessare l'altra Parte contraente,
- nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla normativa doganale,
- merci note per essere soggette a operazioni contrarie alla legislazione doganale,
- persone fisiche o giuridiche per le quali vi sono fondati motivi di ritenere che partecipino o abbiano partecipato ad operazioni contrarie alla legislazione doganale,
- mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per violare la legislazione doganale
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Prourn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-apn-4-4