Accordo Protocollo n. 5Titolo VIII

Art. 9

In vigore dal 21 ago 2004
Deroghe all'obbligo di fornire assistenza 1 L'assistenza può essere rifiutata o essere subordinata all'assolvimento di talune condizioni o esigenze qualora una Parte ritenga che l'assistenza a titolo del presente protocollo a) possa pregiudicare la sovranità della Croazia o di uno Stato membro a cui è stata chiesta assistenza a norma del presente protocollo, o b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all', paragrafo 2, o c) violi un segreto industriale, commerciale o professionale 2 L'autorità interpellata può rinviare l'assistenza qualora ritenga che essa possa interferire con un'inchiesta, un'azione giudiziaria o un processo in corso In tal caso, l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per determinare se l'assistenza possa essere prestata secondo le modalità o alle condizioni che l'autorità interpellata può richiedere 3 Se l'autorità richiedente sollecita un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, fa presente tale circostanza nella sua domanda Spetta quindi all'autorità interpellata decidere come rispondere a detta domanda 4 Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorità interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate senza indugio all'autorità richiedente
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urn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-apn-9-2

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