Accordo Protocollo n. 5Titolo VIII

Art. 5

In vigore dal 21 ago 2004
Consegna/Notifica Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, conformemente alle disposizioni giuridiche o regolamentari applicabili a quest'ultima, prende tutte le misure necessarie per - consegnare tutti i documenti o - notificare tutte le decisioni provenienti dall'autorità richiedente e che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo, ad un destinatario residente o stabilito sul suo territorio Le domande di consegna di documenti e di notifica di decisioni devono essere presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima
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urn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-apn-5-3

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