Accordo Protocollo n. 4›Titolo VIII
Art. 38
In vigore dal 21 ago 2004
Modifiche del protocollo
Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di apportare modifiche alle disposizioni del presente protocollo
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-apn-38