Accordo Protocollo n. 5Titolo VIII

Art. 2

In vigore dal 21 ago 2004
Campo di applicazione 1 Nei limiti delle loro competenze, le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, soprattutto attraverso la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle violazioni di detta legislazione 2 L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle Parti contraenti competente per l'applicazione dello stesso Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale, nè copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorità giudiziaria, salvo quando la comunicazione di tali informazioni sia autorizzata da detta autorità 3 L'assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o contravvenzioni non rientra nel presente protocollo
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urn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-apn-2-5

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 29 ottobre 2001. — Testo vigente | Portale Normativo