Art. 28
Accordo Protocollo n. 4Titolo V

Art. 28

172 / 217
In vigore dal 21 ago 2004
Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi 1 L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR 1 deve conservare per almeno tre anni i documenti di cui all', paragrafo 3 2 L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all', paragrafo 3 3 Le autorità doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR 1 devono conservare per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all', paragrafo 2 4 Le autorità doganali del paese d'importazione devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR 1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-apn-28