Accordo

Art. 19

In vigore dal 7 ago 2004
1. Ciascuna Amministrazione doganale rinuncia a tutte le rivendicazione per il rimborso dei costi sostenuti nell'esecuzione del presente Accordo, fatta eccezione per le spese per esperti, testimoni, e per gli interpreti che non siano funzionari governativi.
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urn:nir:stato:legge:2004-07-19;198#art-a-19

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Art. 19 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri dell'Ucraina sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Roma il 13 marzo 2003. — Testo vigente | Portale Normativo