Art. 19
Accordo

Art. 19

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In vigore dal 7 ago 2004
1. Ciascuna Amministrazione doganale rinuncia a tutte le rivendicazione per il rimborso dei costi sostenuti nell'esecuzione del presente Accordo, fatta eccezione per le spese per esperti, testimoni, e per gli interpreti che non siano funzionari governativi.
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