Accordo
Art. 24
In vigore dal 7 ago 2004
Le parti Contraenti concordano di incontrarsi per esaminare il presente Accordo, su richiesta o alla scadenza di un termine di cinque anni dalla data della sua entrata in vigore, salvo se esse si notifichino l'un l'altra per iscritto che questo esame non è necessario.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
FATTO A Roma il 13 marzo 2003, in due originali, nelle lingue Italiana, Ucraina ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede.
In caso di divergenza d'interpretazione prevale il testo in inglese.
Per il Governo della Per il Consiglio dei
Repubblica Italiana Ministri dell'Ucraina
Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-07-19;198#art-a-24