Accordo
Art. 20
In vigore dal 7 ago 2004
1. Le Amministrazioni doganali possono adottare misure affinché i loro funzionari responsabili dell'investigazione o repressione delle infrazioni doganali mantengono rapporti diretti tra di loro:
2. Le Amministrazioni doganali concordano intese dettagliate per agevolare l'attuazione del presente Accordo.
3. Viene istituita una Commissione mista italo - ucraina composta dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane italiana e dal Presidente del Servizio Doganale dell'Ucraina, o da loro rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunirà quando se ne ravvisi la necessità, previa richiesta dell'una o dell'altra Amministrazione doganale, per seguire l'evoluzione del presente Accordo, nonché per ricercare soluzioni agli eventuali problemi che potrebbero sorgere.
4. Le controversie per le quali la Commissione mista italo - ucraina non trovi soluzione vengono sanate per via diplomatica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2004-07-19;198#art-a-20