Accordo
Art. 17
In vigore dal 7 ago 2004
Allorquando dei dati personali sono scambiati ai sensi di questo Accordo, le Parti Contraenti assicurano loro un livello di protezione almeno equivalente a quello che scaturisce dall'attuazione dei principi enunciati nell'Allegato al presente Accordo, il quale costituisce parte integrante di quest'ultimo.
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Prourn:nir:stato:legge:2004-07-19;198#art-a-17