Accordo
Art. 21
In vigore dal 7 ago 2004
Il presente Accordo è applicabile ai territori doganali degli Stati di entrambe le Parti Contraenti cosi come essi sono definiti dalle rispettive disposizioni nazionali legislative ed amministrative.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-07-19;198#art-a-21