Accordo

Art. 21

In vigore dal 7 ago 2004
Il presente Accordo è applicabile ai territori doganali degli Stati di entrambe le Parti Contraenti cosi come essi sono definiti dalle rispettive disposizioni nazionali legislative ed amministrative.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2004-07-19;198#art-a-21

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo