Accordo
Art. 23
In vigore dal 7 ago 2004
Il presente Accordo è concluso per una durata illimitata, ma ciascuna delle Parti Contraenti può farlo cessare in qualsiasi momento per via diplomatica. La cessazione del presente Accordo avrà effetto tre mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-07-19;198#art-a-23