Accordo

Art. 23

In vigore dal 7 ago 2004
Il presente Accordo è concluso per una durata illimitata, ma ciascuna delle Parti Contraenti può farlo cessare in qualsiasi momento per via diplomatica. La cessazione del presente Accordo avrà effetto tre mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente.
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Art. 23 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri dell'Ucraina sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Roma il 13 marzo 2003. — Testo vigente | Portale Normativo