Accordo
Art. 15
In vigore dal 7 ago 2004
Articola 15
1. Su richiesta di una Parte Contraente, in connessione con un'infrazione doganale, l'Amministrazione doganale adita può autorizzare, quando possibile, i propri funzionari a testimoniare davanti alle competenti autorità della Parte Contraente richiedente, come esperti o testimoni, circa fatti da essi riscontrati durante il loro servizio ed a produrre i relativi elementi di prova. La richiesta di comparizione deve indicare chiaramente, in quale caso ed in quale qualità il fiuazionario deve comparire.
2. L'Amministrazione doganale adita, precisa, qualora richiesto, nell'autorizzazione rilasciata, i limiti entro i quali i propri funzionari possono testimoniare.
3. Nei confronti dei funzionari doganali autorizzati a testimoniare, si applicano, durante la loro permanenza sul territorio dello Stato della Parte Contraente richiedente, le disposizioni di cui all' paragrafo 2 del presente Accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2004-07-19;198#art-a-15