Accordo
Art. 10
In vigore dal 7 ago 2004
Le Amministrazioni doganali possono fornirsi reciprocamente assistenza tecnica in materie doganali attraverso:
a) lo scambio di funzionari allo scopo di incrementare la conoscenza reciproca delle rispettive tecniche doganali;
b) la formazione e l'assistenza nello sviluppo di capacità specializzate dei propri funzionari;
c) lo scambio di esperti in materie doganali.
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Prourn:nir:stato:legge:2004-07-19;198#art-a-10