Accordo
Art. 5
In vigore dal 7 ago 2004
Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce informazioni ed esercita una sorveglianza speciale su:
a) le persone conosciute dall'Amministrazione doganale richiedente per aver commesso o sospettate di commettere un'infrazione doganale, in particolare quelle che entrano nel od escono dal territorio doganale dello Stato della Parte Contraente adita;
b) le merci in transito o in deposito sospettate dall'Amministrazione doganale richiedente di costituire oggetto di un traffico illecito in entrata o in uscita dal suo territorio doganale;
c) i mezzi di trasporto sospettati dall'Amministrazione doganale richiedente di essere utilizzati per commettere infrazioni doganali sul territorio doganale dello Stato dell'una o dell'altra Parte Contraente;
d) i locali sospettati dall'Amministrazione doganale richiedente di essere impiegati per commettere infrazioni doganali sul territorio doganale dello Stato dell'una o dell'altra Parte Contraente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-07-19;198#art-a-5