Accordo

Art. 6

In vigore dal 7 ago 2004
1. Le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, informazioni ed intelligence circa le transazioni, effettuate o progettate, che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione doganale. 2. In casi di estrema serietà che potrebbero comportare un danno sostanziale all'economia, alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica o ad ogni altro interesse vitale dello Stato di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente, laddove possibile, fornisce specifiche informazioni di propria iniziativa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2004-07-19;198#art-a-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo