Accordo
Art. 4
In vigore dal 7 ago 2004
Nel contesto delle disposizioni legali e regolamentari dei loro Stati, le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si scambiano - su richiesta e previa indagine, se necessaria - tutte le informazioni che possono essere utili per assicurare l'esatta riscossione dei dazi doganali e delle imposte, in special modo le informazioni che agevolano:
a) la determinazione del valore in dogana, della classificazione tariffaria e dell'origine delle merci;
b) l'applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni ed i controlli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-07-19;198#art-a-4