Accordo

Art. 1

In vigore dal 7 ago 2004
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELL'UCRAINA SULLA MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE, LA RICERCA E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI Il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri dell'Ucraina, di seguito denominati Parti Contraenti, CONSIDERANDO che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano gli interessi economici, commerciali, fiscali, sociali, industriali ed agricoli dei loro rispettivi Paesi nonché il commercio legittimo, CONVINTI CHE l'azione di contrasto alle violazioni doganali può essere resa più efficace dalla stretta cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali; CONSIDERANDO l'importanza di assicurare l'esatta determinazione e riscossione dei dazi doganali, delle imposte, tasse o tributi all'importazione o all'esportazione delle merci, nonché la precisa applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni ed i controlli, quest'ultimi comprendenti anche quelli per il rispetto della normativa sulla contraffazione delle merci e dei marchi di fabbrica; CONSIDERANDO che il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica e per la società; TENUTO CONTO degli strumenti del Consiglio di Cooperazione Doganale, in particolare della Raccomandazione del Consiglio di Cooperazione Doganale sulla Mutua Assistenza Amministrativa del 5 dicembre 1953; TENUTO CONTO ANCHE delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, comprese quelle elencate negli allegati alla suddetta Convenzione. HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Ai fini del presente Accordo si intende per: a) "legislazione doganale" l'insieme delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili dalle due Amministrazioni doganali e relative: - all'importazione, all'esportazione, al transito ed al deposito delle merci e dei capitali, compresi i mezzi di pagamento; - alla riscossione, alla garanzia ed alla restituzione di diritti e tasse all'importazione ed all'esportazione; - alle misure di divieto, restrizione e controllo incluse le disposizioni sul controllo dei cambi; - alla lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope; b) "Amministrazioni doganali" nella Repubblica italiana l'Amministrazione doganale italiana ivi compresa la Guardia di Finanza e in Ucraina il Servizio Doganale di Stato dell'Ucraina; e) "infrazione doganale" ogni violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale; d) "diritti e tasse all'importazione e all'esportazione", i dazi doganali e tutti gli altri diritti, tasse o imposizioni, gravanti sulle merci, che vengono percepiti all'importazione e all'esportazione ivi compresi, per la Repubblica italiana, i diritti e le tasse all'importazione o all'esportazione istituiti dai competenti organi dell'Unione Europea; e) "consegna controllata", il metodo che permette il passaggio delle merci conosciute o sospettate di traffico illecito sul territorio dello Stato di ciascuna Parte Contraente, sotto il controllo delle competenti Autorità degli Stati delle stesse allo scopo di identificare le persone coinvolte nel traffico illecito; f) "persona" ogni persona fisica o giuridica; g) "dati personali" ogni informazione riferita ad una persona identificata o identificabile; h) "stupefacenti e sostanze psicotrope", tutti i prodotti elencati nella Convenzione delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1988, compresi quelli di cui agli allegati alla citata Convenzione; i) "Amministrazione doganale richiedente", l'Amministrazione doganale che richiede l'assistenza; j) "Amministrazione doganale adita", l'Amministrazione doganale cui si richiede l'assistenza.
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urn:nir:stato:legge:2004-07-19;198#art-a-1

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