Accordo
Art. 9
In vigore dal 7 ago 2004
Le Amministrazioni doganali possono, d'intesa ed in accordo con le rispettive disposizioni legislative e regolamentari dei loro Stati, ricorrere al metodo della consegna controllata di merci intatte, rimosse o sostituite interamente o parzialmente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-07-19;198#art-a-9