Accordo

Art. 8

In vigore dal 7 ago 2004
Su richiesta dell'Amministrazione doganale di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale della Parte adita, in conformità con la legislazione in vigore sul suo territorio, notifica o richiede alle competenti autorità di notificare alla persona interessata, residente o stabilita nel suo territorio, tutti i documenti e le decisioni che rientrano nell'ambito del presente Accordo, che emanano dall'Amministrazione doganale richiedente.
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urn:nir:stato:legge:2004-07-19;198#art-a-8

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