Protocollo 7›Titolo VII
Art. 5
Comunicazione/Notifica
In vigore dal 31 lug 2004
Comunicazione/Notifica
Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, conformemente alle proprie disposizioni giuridiche o normative,
prende tutte le misure necessarie per
- fornire tutti documenti e
- notificare tutte le decisioni
che rientrano nell'ambito di applicazione del presente protocollo a un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio.
Le domande di consegna di documenti e di notifica di decisioni devono essere presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-06-30;187#art-p-5-2