Protocollo 7Titolo VII

Art. 10

Scambi di informazioni e riservatezza

In vigore dal 31 lug 2004
Scambi di informazioni e riservatezza 1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata o ristretta a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle Parti contraenti. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate sia dalle leggi pertinenti applicabili sul territorio della Parte contraente che le ha ricevute che dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie. 2. I dati personali possono essere scambiati solo se la Parte contraente che li riceve s'impegna a tutelarli in misura perlomeno equivalente a quella applicabile a questo caso specifico sul territorio della Parte contraente che li fornisce. A tal fine, le Parti contraenti si comunicano le informazioni relative alle norme in esse applicabili, comprese eventualmente le disposizioni giuridiche in vigore negli Stati membri della Comunità. 3. Le informazioni ottenute sono utilizzate soltanto ai fini del presente protocollo. Una Parte contraente che voglia utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere l'accordo scritto preliminare dell'autorità che le ha fornite. Tale utilizzazione quindi soggetta a tutte le restrizioni imposte da detta autorità. 4. L'impiego, nell'ambito di azioni giudiziarie o amministrative promosse in seguito all'accertamento di operazioni contrarie alla legislazione doganale, di informazioni ottenute in virtù del presente protocollo è considerato conforme ai suoi obiettivi. Pertanto, nei verbali, nelle relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ad un tribunale, le Parti contraenti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. L'autorità competente che ha fornito dette informazioni o dato accesso ai documenti ne è informata.
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urn:nir:stato:legge:2004-06-30;187#art-p-10-2

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