Protocollo 7Titolo VII

Art. 12

Spese di assistenza

In vigore dal 31 lug 2004
Spese di assistenza Le Parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2004-06-30;187#art-p-12-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo