Protocollo 7Titolo VII

Art. 7

Adempimento delle domande

In vigore dal 31 lug 2004
Adempimento delle domande 1. Per soddisfare e domande di assistenza l'autorità interpellata procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa Parte contraente, fornendo le informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. La presente disposizione si applica anche alle altre autorità cui è stata rivolta la domanda dall'autorità interpellata a norma del presente protocollo qualora quest'ultima non possa agire autonomamente 2. Le domande di assistenza sono evase conformemente alle disposizioni giuridiche o normative della Parte contraente interpellata. 3. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contraente possono, d'intesa con l'altra Parte contraente interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorità interpellata o di un'alta autorità in conformità del paragrafo 1, le informazioni sulle operazioni contrarie o potenzialmente contrarie alla legislazione doganale che occorrono all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo. 4. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contraente possono, d'intesa con l'altra Parte contraente e alle condizioni da essa stabilite, presenziare alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.
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urn:nir:stato:legge:2004-06-30;187#art-p-7-2

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