Protocollo 7›Titolo VII
Art. 4
Assistenza spontanea
In vigore dal 31 lug 2004
Assistenza spontanea
Le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca, di propria iniziativa e in conformità delle rispettive disposizioni giuridiche o normative, qualora lo ritengano necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti:
- operazioni che sono o che esse ritengono contrarie a tale legislazione e che possono interessare l'altra Parte;
- nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni;
- merci note per essere soggette a operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- persone fisiche o giuridiche in merito alle quali si possa ragionevolmente ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- mezzi di trasporto che si possa ragionevolmente ritenere siano stati, siano o possano essere utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-06-30;187#art-p-4-3