Protocollo 6›Titolo VII
Art. 43
Intese con il Marocco e la Tunisia
In vigore dal 31 lug 2004
Intese con il Marocco e la Tunisia
Le parti contraenti adottano le disposizioni necessarie per concludere intese con il Marocco e la Tunisia che consentano l'applicazione del presente protocollo. Esse si informano reciprocamente delle misure adottate a tal fine.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-06-30;187#art-p-43