Protocollo 6Titolo VII

Art. 43

Intese con il Marocco e la Tunisia

In vigore dal 31 lug 2004
Intese con il Marocco e la Tunisia Le parti contraenti adottano le disposizioni necessarie per concludere intese con il Marocco e la Tunisia che consentano l'applicazione del presente protocollo. Esse si informano reciprocamente delle misure adottate a tal fine.
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urn:nir:stato:legge:2004-06-30;187#art-p-43

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