Protocollo 6›Titolo VII
Art. 39
Condizioni particolari
In vigore dal 31 lug 2004
Condizioni particolari
1. Purchè siano stati trasportati direttamente a norma dell', si considerano:
1) prodotti originari di Ceuta e Melilla:
a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;
b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che:
i) tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasforma-
zioni sufficienti ai sensi dell', oppure
ii) tali prodotti siano originari dell'Algeria o della Comunità,
purchè siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni su- periori alle lavorazioni o trasformazioni di cui all';
2) prodotti originari dell'Algeria:
a) i prodotti interamente ottenuti in Algeria;
b) i prodotti ottenuti in Algeria nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che:
i) tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasforma-
zioni sufficienti ai sensi dell', oppure
ii) tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o della Comu- nità ai sensi del presente protocollo e che siano stati ogget- to di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni di cui all', paragrafo 1.
2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.
3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre le diciture "Algeria" o "Ceuta e Melilla" nella casella 2 del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o sulle dichiarazioni su fattura.
4. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2004-06-30;187#art-p-39