Accordo›Titolo IV
Art. 39
In vigore dal 31 lug 2004
1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e l'Algeria garantiscono la libera circolazione dei capitali connessi agli investimenti diretti effettuati in Algeria per società costituite ai sensi della legislazione vigente, nonché la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e di tutti gli utili che ne derivano.
2. Le parti si consultano e collaborano per agevolare la circolazione dei capitali tra la Comunità e l'Algeria onde giungere alla sua completa liberalizzazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2004-06-30;187#art-a-39