Accordo
Art. 42
In vigore dal 31 lug 2004
Gli Stati membri e l'Algeria adeguano progressivamente, fatti salvi gli impegni rispettivamente assunti o da assumere in sede di GATT, gli eventuali monopoli di Stato di natura commerciale per garantire che, al termine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, non esistano più discriminazioni tra cittadini degli Stati membri e dell'Algeria rispetto alle condizioni di approvvigionamento e di commercializzazione delle merci. Il Comitato di associazione è informato delle misure adottate a tal fine.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-06-30;187#art-a-42