Accordo
Art. 41
In vigore dal 31 lug 2004
1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possono incidere sugli scambi tra la Comunità e l'Algeria:
a) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;
b) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante:
- nell'intero territorio della Comunità, o in una sua parte sostanziale,
- nell'intero territorio dell'Algeria, o in una sua parte sostanziale.
2. Le parti procedono alla cooperazione amministrativa nell'applicazione delle rispettive legislazioni sulla concorrenza e agli scambi di informazioni tenendo conto dei limiti imposti dal segreto professionale e commerciale, secondo le modalità di cui all'allegato 5 del presente accordo.
3. Qualora ritengano che una particolare pratica sia incompatibile con le disposizioni del paragrafo 1 e qualora tale pratica arrechi o minacci di arrecare grave pregiudizio all'altra parte, la Comunità o l'Algeria possono adottare misure adeguate previa consultazione nell'ambito del Comitato di associazione o dopo trenta giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2004-06-30;187#art-a-41