Accordo

Art. 41

In vigore dal 31 lug 2004
1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possono incidere sugli scambi tra la Comunità e l'Algeria: a) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza; b) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante: - nell'intero territorio della Comunità, o in una sua parte sostanziale, - nell'intero territorio dell'Algeria, o in una sua parte sostanziale. 2. Le parti procedono alla cooperazione amministrativa nell'applicazione delle rispettive legislazioni sulla concorrenza e agli scambi di informazioni tenendo conto dei limiti imposti dal segreto professionale e commerciale, secondo le modalità di cui all'allegato 5 del presente accordo. 3. Qualora ritengano che una particolare pratica sia incompatibile con le disposizioni del paragrafo 1 e qualora tale pratica arrechi o minacci di arrecare grave pregiudizio all'altra parte, la Comunità o l'Algeria possono adottare misure adeguate previa consultazione nell'ambito del Comitato di associazione o dopo trenta giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione.
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urn:nir:stato:legge:2004-06-30;187#art-a-41

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Art. 41 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Valencia il 22 aprile 2002. — Testo vigente | Portale Normativo